Art. 10.
(Istituzione del Nucleo operativo di tutela ambientale del Corpo forestale dello Stato presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).


      1. Al fine di rafforzare la sicurezza e la tutela ambientali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Nucleo operativo di tutela ambientale del Corpo forestale dello Stato.

 

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      2. Il Nucleo di cui al comma 1, che dipende funzionalmente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, concorre nell'attività di prevenzione e di repressione dei reati ambientali, nonché di quelli relativi al maltrattamento degli animali nelle aree naturali protette nazionali e internazionali. Nell'esercizio di tali compiti, il Nucleo può effettuare accessi e ispezioni amministrativi avvalendosi dei propri poteri.
      3. Con il decreto di cui al comma 1 è determinato il contingente di personale del Nucleo istituito ai sensi del medesimo comma.
      4. Restano ferme le competenze previste per il Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente e quelle delle altre Forze di polizia.
      5. All'istituzione del Nucleo di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.